La Legge n° 2/09 (G. U. n° 22 del 28/1/09 – Suppl. Ord. n° 14) che ha convertito il D.L. n° 185 del 2008, ha introdotto una serie di misure di sostegno alle famiglie e alle imprese. Di seguito vengono riportate le disposizioni che sono di nostro interesse.
BONUS FISCALE PER FAMIGLIE E PENSIONATI (Art. 1)
        Il termine per la richiesta del il bonus fiscale, destinato a famiglie e pensionati, da presentare al sostituto d’imposta, è fissato alla data del 28 Febbraio 2008.
ASSEGNI FAMILIARI (Art. 2, comma 5-bis)
        Con decreto interministeriale sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie piĂą numerose o con componenti portatori di handicap, nonchĂ© al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.ÂACCESSO TARIFFA AGEVOLATA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DEL GAS - UTILIZZO DELL’ISEE (Art. 3, commi da 8 a 9-bis)
         La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica (DM 28/12/07) è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.
         A decorrere dal 1° Gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia.
        Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.L’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornita di gas naturale, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a 20.000 euro.
RISCATTO PERIODI DI SERVIZIO CIVILE (Art. 4, commi da 4 a 4-ter – Sostituzione comma 4, art. 9, D.Lgs. n° 77/02)
           Per i soggetti iscritti al F.P.L.D. e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O. ai fini I.V.S. ed alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n° 335/95, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° Gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, con le modalità di cui all’art. 13, Legge n° 1338/62 e succ. modif. ed integr., e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Gli oneri di riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Dal 1° Gennaio, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini della costituzione di posizione assicurativa per il periodo prestato dai volontari avviati dalla predetta data del 1° Gennaio 2009.
LAVORO DOMESTICO (Art. 16-bis, commi 11 e 12)
            In deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro domestico trasmettono all’INPS le comunicazioni per le assunzioni, le cessazioni, le variazioni e le proroghe del relativo rapporto di lavoro. L’INPS trasmette, quindi, in via informatica, le comunicazioni semplificate ai servizi competenti, al Ministero del Lavoro, all’INAIL, nonché alla Prefettura territoriale del Governo.
INDENNIZZI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI (Art. 19-ter)
            L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui all’art. 1, D.Lgs. n° 207/96, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso fra il 1° Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2011.
 L’aliquota contributiva aggiuntiva (0,09%) dovuta dagli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità , fino al 31 Dicembre 2013. Le domande per il riconoscimento dell’indennizzo in questione, possono essere presentate dai soggetti interessati entro il 31 Gennaio 2012.
L’indennizzo è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.



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