mercoledì, 08 settembre 2010 ore 20:43 cet (gmt +01)

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Bonus Famiglie. Chiarimenti. PDF Stampa E-mail

L'art. 1 del Decreto Legge 185 del 2008 prevede l'istituzione del bonus famiglie. Si tratta di un contributo una tantum attribuito alle famiglie decrescente per fasce reddituali. da 1000 euro a 200 a seconda del reddito e dei carichi familiari:

- 200 € per pensionati unici componenti del nucleo familiare con reddito non superiore a 15.000 €
- 300 € per nucleo familiare di due componenti con reddito non superiore a 17.000 €
- 450 € per nucleo familiare con 3 componenti e reddito complessivo non superiore a 17.000 €
- 500 € per nucleo familare con 4 componenti e reddito complessivo non superiore a 20.000 €
- 600 € per nucleo familiare con 5 componenti e reddito complessivo di 20.000 €
- 1.000 € per nucleo familiare con più di 5 componenti e reddito complessivo non superiore a 22.000 €
- 1.000 € per nucleo familiare con portatori di handicap a carico e reddito complessivo non superiore a 35.000 €

Per ottenere il bonu, si può scegliere come anno di riferimento reddituale sia il 2007 che il 2008. nel primo caso occorre presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente che eroga la pensione (sostituti d'imposta) entro il 31 gennaio 2009. Se non si hanno sostituti d'imposta, allora si potrà presentare la domanda, in via telematica, direttamente all'Agenzia delle Entrate entreo il 31 marzo 2009.

Per coloro che optano come riferimento il 2008, devono presentare domanda entro il 31 marzo 2009 ai sostituti d'imposta o entro il 30 giugno 2009 direttamente all'Agenzia delle Entrate in caso in cui non si abbia un sostituto d'imposta.

ALCUNI CHIARIMENTI AL RIGUARDO:

Nuclei familiari.

Se nel nucleo familiare ci sia un figlio minorenne o maggiorenne che faccia ancora parte della famiglia nagrafica con il genitore superstite ma la pensione di reversibilità percepita dal genitore abbia un importo superiore a € 2.840,51 deve essere considerato “non a carico fiscalmente” e, quindi, otrà presentare la richiesta del bonus.

Sono considerati nuclei familari, ai sensi del bonus, anche genitori conviventi senza alcun vicolo giuridico che hanno figli a carico per il 50%. In questo caso devono essere considerati come due nuclei e possono chiedere il bonus, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti.
Anche nel caso di genitori non coniugati (separati, divorziati e non conviventi) la cui detrazione per figli a carico è attribuita al 100% al genitore affidatario è possibile per entrambi, ricorrendone tutte le altre condizioni, fare richiesta del bonus poiché, come è stato più volte affermato, vige il principio di “due nuclei due bonus” (salvo ripensamenti e correzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Il nucleo familiare individuato dalla lettera a) comma 2 dell’art. 1 fa riferimento anche ai oggetti diversi dal richiedente se residenti all’estero, in quanto il decreto fa comunque riferimento ai componenti del nucleo di cui all’art. 12 del TUIR.

Handicap.
L’aumento a mille euro del bonus, secondo l’interpretazione data dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, compete esclusivamente con riferimento al figlio/i e, al contempo, è stato precisato che, per una maggiore chiarezza sulle modalità di applicazione della disciplina, sarà modificato il riferimento restrittivo al comma 3 dell’art.3 della legge 104/92. Quindi vale qualsiasi riconoscimento di handicap sempre ai sensi dell’art. 3 della 104 ma senza il limite della gravità.

Redditi.

Per quanto riguarda i componenti del nucleo, richiedente compreso, che posseggono esclusivamente redditi esenti da IRPEF (esempio solo pensione sociale oppure rendita INAIL), sia nel 2008 che nel 2007, è stato chiarito dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate che gli stessi non hanno diritto al bonus.

Nella caso particolare in cui, all’interno del nucleo familiare, vi sia un soggetto a carico fiscalmente che possiede anche redditi diversi, di importo comunque inferiore ad Euro 2.840,51, tutto il nucleo familiare perde il diritto al bonus.

I redditi fondiari devono essere conteggiati per definire l'importo reddituale complessivo del nucleo familiare.

Un'altra situazione particolare riguarda il nucleo familiare all’interno del quale, nell’anno 2008, vi sia stato un componente, fiscalmente a carico, che abbia avuto la P. IVA attiva. In tale caso, la presenza della P.IVA, che è collegata oggettivamente all’esercizio dei redditi d’impresa anche in assenza di fatturato e, quindi, reddito uguale a zero o negativo, fa perdere il beneficio del bonus a tutto il nucleo familiare.

Anche nel caso di un nucleo familiare all’interno del quale, nell’anno 2008, ci sia stato un componente, fiscalmente a carico, che ha una partita IVA aperta ma per il quale la determinazione del reddito è calcolata secondo il disposto dell’art. 8 del TUIR , pur avendo un reddito pari a zero, fa perdere il beneficio del bonus a tutto il nucleo familiare.

Per altri casi particolari rivolgersi ai nostri servizi CAF convesercenti

 
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